Fase 2

Nuova ordinanza Zaia: spostamenti, attività sportive e biblioteche. Ecco cosa cambia

Dai congiunti, alle attività sportive concesse ma non mancano anche le spiegazioni sulle modalità di svolgimento dei riti funebri.

Nuova ordinanza Zaia: spostamenti, attività sportive e biblioteche. Ecco cosa cambia
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La nuova ordinanza permette di fare ulteriore chiarezza su alcuni aspetti.

La nuova ordinanza

Durante la conferenza stampa di ieri, lunedì 4 maggio 2020, Luca Zaia aveva annunciato l’arrivo di una nuova ordinanza che avrebbe fatto luce e chiarezza su alcuni aspetti come per esempio la possibilità o meno per i lavoratori dei cantieri di usufruire della mensa o di ristoranti a porte chiuse e sull’ospitalità del personale medico nel caso in cui si verifichi l’assenza di strutture ricettive.

I nuovi punti

La nuova ordinanza di Zaia si articola in 30 punti che fanno chiarezza sulle nuove disposizioni date le numerose domande di chiarimento che sono pervenute in Regione in questi ultimi giorni. I punti della nuova ordinanza riportano:

  1. Spostamenti nel territorio regionale
    Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione. Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi. Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).
  2. Distanziamento
    Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.
  3. Misure di prevenzione generali nell’intero territorio regionale
    In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.
  4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
    E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale. L’attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi. E’ consentita l’attività motoria collegata all’accompagnamento di animali all’aperto.
  5. Attività agonistica in impianti sportivi
    È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.
  6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili
    È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di
    operatori professionali. Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi;
  7. Uso di veicoli privati con passeggeri
    L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.
  8. Navigazione
    È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo.
  9. Parchi, giardini e ville pubbliche
    Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.
  10. Chiusure festive di esercizi commerciali
    E’ disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto;
  11. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
    L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti. Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).
  12. Commercio con consegna a domicilio
    È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti;
  13. Vendita di cibo a domicilio
    E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti;
  14. Vendita di cibo da asporto
    È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di
    consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi.
  15. Accesso ai locali di attività economiche
    E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  16. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro
    Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.
  17. Distributori automatici
    La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel.
  18. Mercati e commercio senza posto fisso
    I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
    a) nel caso di mercati all’aperto, adozione di perimetrazione;
    b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
    c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del
    divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso ed uscita;
    d) rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 1;
  19. Vendita in forma ambulante
    La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti;
  20. Mensa per lavoratori
    In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, é consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune;
  21. Ospitalità
    È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza;
  22. Cimiteri e riti funebri
    E’ consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  23. Biblioteche
    E’ consentita l’apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;
  24. Aree verdi e naturali
    E’ ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.
  25. Orti, terreni agricoli e boschi
    È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo;
  26. Opere di protezione civile
    Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;
  27. Attività di addestramento animali
    E’ consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.
  28. Ambito territoriale di applicazione
    Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.
  29. Disposizioni di raccordo
    La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020; Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal DPCM 26.4.2020 e successive modifiche;
  30. Efficacia temporale
    La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;Disposizioni finali
  31. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
  32. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  33. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile
  34. .Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  35. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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