"guerra" del prosecco

Prosek, contro la denominazione del vino croato scatta anche l'azione legale

L’opposizione affidata allo studio legale dell’Avv. Antonio Pavan di Treviso.

Prosek, contro la denominazione del vino croato scatta anche l'azione legale
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Coldiretti Treviso e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno scendono in campo insieme per opporsi alla denominazione del vino croato Prosek.

Prosek, contro la denominazione del vino croato scatta anche l'azione legale

Coldiretti Treviso e Consorzio Agrario di Treviso e Belluno scendono in campo insieme per opporsi alla denominazione del vino croato Prosek.  Resta ormai poco più di un mese di tempo per impedire un precedente pericoloso che rischia di indebolire l’intero sistema di protezione giuridica dei marchi di tutela.

Così Coldiretti Treviso e Consorzio agrario di Treviso hanno fatto squadra per salvaguardare un patrimonio delle imprese agricole di Marca e, più in generale, considerando l’indotto, di tutto il territorio interessato da questa produzione. Le due realtà hanno affidato un incarico allo studio legale dell’Avv. Antonio Pavan di Treviso per la tutela della denominazione di origine protetta “Prosecco” contro la richiesta di protezione, da parte della Croazia, della menzione tradizionale “Prosek”.

Opposizione con lo studio legale

Il legale e il suo team sono stati, quindi, incaricati di presentare, entro la fine del prossimo novembre, l’opposizione alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 29 - 31 del Regolamento UE 2019/33 e degli artt. 22 - 24 del Regolamento UE 2019/34.

“L’obiettivo dell’opposizione sarà quello di evidenziare alla Commissione e a tutti gli altri Stati Membri l’indissolubile legame tra il territorio veneto ed il suo “Prosecco” (già Denominazione di origine controllata e Denominazione di origine controllata e garantita), la cui qualità e reputazione, ormai nota in tutto il mondo, oggi, rischia di essere messa in pericolo dal riconoscimento della menzione croata – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso e del Consorzio agrario di Treviso e Belluno - L’omonimia tra la menzione tradizionale “Prosek” e la denominazione controllata “Prosecco”, infatti, rischia di indurre in errore il consumatore – europeo ed extraeuropeo - circa la natura, la qualità e la vera origine del Prosecco, creando un vulnus per i produttori vitivinicoli veneti”.

“L’opposizione, dunque, farà leva su tutta una serie di precedenti giurisprudenziali – dal caso Gorgonzola vs. Cambozola (C-87/97), al caso Verdalos/Calvados (C- 75/15), al caso Champanillo (C-783/19) – spiega l’avvocato Pavan - per mettere in luce l’importanza della tutela dei regimi di qualità nel contesto europeo, come strumento di protezione, non solo dei produttori locali, ma anche della cultura e dell’identità di un intero territorio, oggi protetto anche dall’Unesco”.

Italian sounding da bandire, non incentivare...

Si ricorda che in questi mesi la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata chiaramente contro l’utilizzo di termini storpiati o grafiche per richiamare tipicità protette dalle norme Ue.

“Il caso è nato dal ricorso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, contro una catena di bar spagnoli che usa il nome “Champanillo” (che in lingua spagnola significa «piccolo champagne») per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante. I giudici Ue hanno ricordato che il regolamento comunitario protegge le Dop (Denominazioni di origine protetta) da condotte relative sia a prodotti che a servizi, e il criterio determinante per accertare la presenza di una evocazione illegittima è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa come per lo Champanillo, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, proprio la merce protetta dalla Dop, nel caso lo champagne.

E, secondo la Corte, non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto o il servizio contestati siano identici o simili, poiché l’esistenza del nesso tra il falso e l’autentico può derivare anche dall’affinità fonetica e visiva. Dunque se è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, anche storpiandolo, un prodotto a denominazione di origine, la sentenza della Corte dovrebbe essere applicata anche al Prosek croato, un vino dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia, oltre che alle tante altre imitazioni diffuse in Europa, dal Meer-secco al Kressecco, dal Semisecco e al Consecco, dal Whitesecco al Crisecco".

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