Truffati dalle banche, da oggi si possono chiedere i rimborsi

Con la pubblicazione del Fir sulla Gazzetta Ufficiale, c'è tempo fino al 17 febbraio 2020. A chi spetta l'indennizzo.

Truffati dalle banche, da oggi si possono chiedere i rimborsi
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Truffati dalle banche, da oggi si possono chiedere i rimborsi. Dal 22 agosto, e per 180 giorni (17 febbraio 2020) sarà possibile presentare le istanze di indennizzo al Fondo Indennizzo Risparmiatori. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale, il terzo ed ultimo decreto attuativo relativo al Fondo per gli Indennizzi ai Risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, da tale data diventa infatti attivo il Portale per la presentazione delle istanze (https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/). C’era il timore era che la caduta del governo potesse interrompere la procedura per sdoganare il fondo e consentire l'erogazione degli indennizzi, garantiti da un miliardo e mezzo di euro, che provengono dai «conti dormienti». Il rimborso potrà coprerire al massimo il 30% del danno subito.

Come inviare le domande

Sul Portale sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda in tutte le sue parti, caricare gli allegati richiesti, produrre la domanda compilata in formato pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e infine inviarla telematicamente. Le istanze, corredate dall’idonea documentazione, possono essere inviate entro centottanta giorni esclusivamente in via telematica utilizzando i moduli presenti sulla apposita piattaforma informatica gestita da Consap

A chi spettano gli indennizzi

Hanno diritto di presentare domanda al Fir i seguenti risparmiatori: persone fisiche; imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti; organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale di cui rispettivamente agli articoli 32 e 35 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; microimprese che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo o con un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 della legge n. 145/2018 alla data del provvedimento di messa in liquidazione nonché (dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018): i «successori» per causa di morte dei «risparmiatori», che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;i "familiari" dei "risparmiatori", costituiti da coniuge, da soggetto legato da unione civile, da convivente more uxorio o di fatto, dai parenti entro il 2° grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle Banche in liquidazione dai "risparmiatori", a seguito di trasferimento con atto tra vivi dopo la data di provvedimento di messa in liquidazione e che successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
I requisiti sono: patrimonio mobiliare di proprietà al 31 dicembre 2018 di valore inferiore a 100mila e un ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35mila euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
Nell'erogazione degli indennizzi forfettari è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50mila euro.
Sono esclusi dall'indennizzo le cosiddette «controparti qualificate» e i cosiddetti «clienti professionali», i soggetti che, nelle banche o loro controllate, dal 1° gennaio 2007 abbiano avuto i seguenti incarichi: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza (inclusi gli organi che svolgono funzione di gestione del rischio e revisione interna); membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

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