Tutto esaurito all'incontro dei truffati dalle banche
Il Coordinamento don Torta raddoppia la seduta, alla prima delle 9 di stamattina costretti a chiudere gli ingressi del cinema di Cornuda.
Tutto esaurito all'incontro dei truffati dalle banche. Ancora un tutto esaurito al nuovo appuntamento per gli ex risparmiatori delle popolari questa mattina, sabato 18 maggio, dal cinema di Cornuda dove si è tenuta una conferenza sul fondo indennizzo dei risparmiatori istituito con la legge 145/2018 e modificato con l’articolo 36 del decreto crescita.
Ad aprire la conferenza il primo cittadino uscente Claudio Sartor, a seguire sono intervenuti l’avvocato Luigi Fadalti, l’avvocato Paolo Polato, l’avvocato Andrea Arman e Don Enrico Torta, che dall’inizio della vicenda si è schierato dalla parte dei risparmiatori. All'incontro ha partecipato anche il coordinatore dell'associazione "Noi che credevamo in Bpvi", Luigi Ugone.
Si è finalmente arrivati all’inizio del percorso che porterà al risarcimento, seppur solo parziale, dei patrimoni che moltissimi risparmiatori avevano depositato presso le popolari. Il decreto Crescita prevede due possibili modalità di rimborso: chi ha un reddito imponibile al di sotto dei 35mila euro o un patrimonio immobiliare inferiore a 100mila euro può accedere al cosiddetto indennizzo diretto; mentre il ricorso ad arbitrato spetta a chi supera gli standard dettati dall’indennizzo diretto. In questo caso ci sarà una valutazione da parte di una commissione tecnica.
In ogni caso la percentuale di rimborso per gli ex azionisti, ad oggi, è pari al 30% del costo del patrimonio investito che non supererà i 100mila euro a risparmiatore. Discorso diverso per gli obbligazionisti subordinati che potranno ricevere il 95% del costo di acquisto fino ad un limite massimo di 100mila euro.
Ai limiti descritti per gli indennizzi possono esserci delle variazioni di maggioranza nel caso in cui negli anni 2019, 2020 e 2021 le somme erogate siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario. Il fondo di rimborso ha, al momento, una dotazione di 1,5 miliardi di euro, da suddividere nel triennio 2019-2021.
La documentazione va compilata e sottoscritta entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo e presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Su questo decreto il Coordinamento don Torta ha già preparato, con il suo presidente Andrea Arman, una serie di osservazioni che, di seguito, pubblichiamo integralmente."Le abbiamo inoltrate ai parlamentari del M5S quale contributo alla modifica migliorativa dei testi legislativi - spiega Arman -. Resta fermo che l'eventuale accoglimento delle nostre richieste non renderebbe comunque il provvedimento ottimale specialmente a ragione della reintroduzione del misselling che penalizzerà molti vecchi soci, del riferimento al costo di acquisto quale valore su cui calcolare il 30% che sarà poi l'ammontare dell'indennizzo ed il tetto massimo di indennizzo limitato a 100mila euro".
Osservazioni su Legge di Bilancio in relazione alla modifica inserita in Decreto Crescita e sul decreto attuativo
- Emendamento al D.L. “crescita” art. 2 punto g lettera a: dopo le parole patrimonio mobiliare inserire la parola finanziario.
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Emendamento al D.L. “crescita” art. 2 punto g lettera b: dopo la parola euro e prima della parola nell’ inserire la parola dichiarato .
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Va modificato il decreto attuativo coerentemente con la legge e quindi intervenendo sull’art. 4 punto 3 lettera a).
Argomenti a sostegno della richiesta:
Emendamento n. 1 per conformità con quanto dichiarato dal Premier Giuseppe Conte nel corso della riunione del 8 aprile 2019 e di quanto comunicatoci dal dott. Goraci e dal dott. Coppiello nel corso dell’incontro del 19 aprile 2019, sempre in Roma. Il patrimonio mobiliare doveva fare riferimento solo al patrimonio finanziario ai sensi della definizione di strumento finanziario contenuta nel TUF art. 1 comma 2, senza inclusione di C/C, polizze assicurative e/o previdenziali. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.
Emendamento n. 2 perché il reddito 2018 è ancora in fase di accertamento stante il termine del 30 settembre 2019 per la presentazione. Ciò comporterebbe uno stress del sistema che verrebbe sollecitato a fare in fretta le dichiarazioni ed anche possibili interventi del contribuente per rientrare nella fascia favorevole.
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Comma 493 della legge di bilancio. Valutare se escludere dal beneficio dell’indennizzo le banche di credito cooperativo e la banca delle province calabre messe in liquidazione nel periodo di riferimento. Con conseguente armonizzazione del decreto attuativo.
Argomenti a sostegno della richiesta:
La banca delle province calabre è stata posta in liquidazione coatta per infiltrazione mafiosa.
Per le altre tre banche, di credito cooperativo, non pare vi siano violazioni massive che giustifichino un intervento di stato, inoltre è già intervenuto un fondo interno BCC per gli obbligazionisti; ciò al fine di non creare un precedente in forza del quale ogni crisi bancaria, indipendentemente dalle responsabilità e “colpe” giustifichi un intervento di stato.
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Eliminare le operazioni baciate dalla tipicizzazione inserita nel decreto attuativo. Argomento a sotegno della richiesta:
Le operazioni baciate sono, di massima, e comunque sicuramente per le banche popolari venete, affette da nullità. Tale nullità potrà essere accertata in sede giudiziale e quindi le poste attive e passive si andranno ad annullare. L’erogazione dell’indennizzo creerebbe dunque una situazione che poi dovrà essere risolta con la restituzione da parte del risparmiatore di quanto ricevuto.
Si propone che il Governo stimoli la L.C.A. a prendere atto del preciso orientamento giurisprudenziale e quindi stornare d’ufficio tutte le operazioni baciate, sia dirette che inverse, evitando così costosi contenziosi per i risparmiatori ma anche per il sistema giudiziario. Non appena L.C.A. o banca Intesa si muoveranno per pretendere il credito su baciate i Tribunali saranno ingolfati di procedimenti.
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Decreto attuativo articolo 2 lettera f: dopo la parola n. 58 e prima delle parole dal risparmiatore sostituire la parola acquistate con le parole in possesso.
Intervento necessario per linearità espositiva in quanto, dopo, si scrive sempre di strumenti finanziari etc. posseduti.
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Decreto attuativo articolo 3: al punto 1 vengono individuati gli aventi diritto all’indennizzo quali soggetti fisici. Al punto 2, del citato articolo, vengono esclusi dall’indennizzo gli “strumenti finanziari”, ciò crea uno strabismo e una difficoltà interpretativa specialmente con riferimento al punto 2 lettera a2) in quanto non esclude gli strumenti finanziari acquistati successivamente alla messa in liquidazione. Molto meglio escludere i soggetti, così come individuati.
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Decreto attuativo articolo 3: al punto 1 lettera a1 e b1 vengono individuati e definiti gli aventi diritto quali possessori delle azioni per acquisto fatto successivamente alla data di messa in liquidazione delle azioni. Tale acquisto è stato fatto, per le venete, con valore delle azioni a 0,10 centesimi in quanto quello era il prezzo fissato per le azioni. Siccome la legge pone a riferimento del calcolo dell’indennizzo il prezzo di acquisto delle azioni, quale è il prezzo di riferimento per il conteggio dell’indennizzo nel caso di acquisto successivo alla data di messa in liquidazione? Tale quesito si pone anche per tutte le successioni mortis causa e le donazioni in quanto non vi è un costo di acquisto e non è ben precisato se per costo di acquisto si intenda quello sostenuto dal dante causa. Si tenga però conto che sia per le successioni mortis causa che per le donazioni sono state pagate imposte e tasse riferite al valore dello strumento finanziario al momento della apertura della successione o della transazione.
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Decreto attuativo articolo 4 punto 1 lettera f: viene richiesta una dichiarazione di conformità all’originale posseduto dall’istante per i documenti di cui al successivo punto (comma) 2. E’ evidente che molti dei documenti di cui al punto (comma) 2 dell’art. 4 non possono essere in possesso dell’istante in originale e quindi la mancata specificazione della previsione può essere foriera di intralci, specialmente per ciò che riguarda la documentazione prevista alla lettera b -copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari etc.. –
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Decreto attuativo articolo 4 punto 2 lettera b): vanno allegati i documenti idonei a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il prezzo pagato… . Non viene fatta alcuna specifica richiesta circa la dimostrazione del quantitativo di strumenti finanziari posseduti alla data utile all’istanza.
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Decreto attuativo articolo 4 punto 7: le banche in liquidazione…forniscono ENTRO 30 GIORNI …i documenti in loro POSSESSO. La tematica del reperimento della documentazione da allegare non è chiaramente risolta. Posto che moltissimi istanti hanno acquistato in più riprese a partire anche dagli anni 50 è facile che le banche in liquidazione non abbiano la documentazione o non abbiano voglia di fare onerose ricerche negli archivi ante informatizzazione, ammesso che sappiano dove questi oggi siano. E’ quindi molto probabile che vi sarà difficoltà di acquisizione della documentazione prevista dall’art. 4 punto 2 lettera b. La previsione dell’art. 4 punto 6, non supera il problema ma si limita a consentire dilazione nel caso di comprovato ritardo per causa incolpevole. Neppure la previsione dell’art. 6 punto 2 risolve chiaramente in quanto si limita ad una generica facoltà del Commissione Tecnica di acquisire documentazione inerenti la richiesta fatta dagli istanti.
Si pensa sarebbe opportuna una precisa indicazione che: x- preveda che le banche in liquidazione, le cessionarie, il FITD attivino uno specifico indirizzo PEC al quale inoltrare le domande( o piattaforma informatica finalizzata alla ricezione delle domande ed alle risposte alle stesse); y – preveda che in caso di non risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’istante possa provare con qualsiasi documentazione, anche non originale, il possesso, il numero, la data o periodo di acquisto ed il prezzo; z- la Commissione Tecnica, a fronte della non risposta o risposta negativa da parte della banca in liquidazione etc. proceda con l’acquisizione d’ufficio della documentazione e successivo pagamento dell’indennizzo.
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Decreto attuativo articolo 9 lettera 2: forse vale la pena di specificare che è causa di incompatibilità l’aver già giudicato da magistrati o da arbitri sulla materia in questione.
L- Come ripetutamente fatto presente, il disposto dei commi 496 e 497 legge di bilancio non è chiaro. Così come scritto consente di erogare 100.000 Euro a chi è azionista e 100.000 a chi è obbligazionista, senza fissare un tetto massimo per soggetto. Quindi, il soggetto che fosse sia azionista che obbligazionista si troverebbe con una ipotesi di indennizzo massimo di 200.000 Euro; è questa la volontà del legislatore?
Coordinamento Associazioni Banche Popolari Venete
Il presidente avv. Andrea Arman