Montebelluna, obbligo mascherina all'aperto e green pass per i mercatini di Natale
Il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro.
Il sindaco Adalberto Bordin, ha emesso una ordinanza al fine di contrastare gli effetti delle situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale con conseguente minaccia all’integrità fisica della popolazione.
Montebelluna, firmata l'ordinanza
L’ordina dispone che:
- fino al 19 dicembre 2021 l’accesso alla Fiera straordinaria di Natale e ai mercatini di Natale che si svolgono nelle piazze del centro cittadino è consentito unicamente alle persone munite di idonei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca e munite di green pass base;
- fino al 15 gennaio 2022 sul territorio comunale di Montebelluna È FATTO SEMPRE OBBLIGO di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca nel caso in cui non fosse possibile mantenere ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca:
- i bambini di età inferiore a sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale.
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Mantenere il distanziamento
L'ordinanza dispone inoltre che è fatto sempre obbligo di osservare un DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN ALMENO UN METRO dagli altri utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a tale distanziamento.
Il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3.000 euro come previsto dall’art. 4 del D.L. 23 marzo 2020 n. 19.